
Lo scorso 13 dicembre, con ordinanza n. 34889 / 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito un principio giurisprudenziale fortemente innovativo, che potrebbe avere un impatto pratico assai importante per migliaia di consumatori, famiglie ed aziende.
In buona sostanza, è stato ritenuto che tutti i finanziamenti a tasso variabile (mutui, leasing, ecc.) che erano rapportati al parametro “Euribor” nel periodo settembre 2005-maggio 2008 fossero in realtà viziati da nullità del relativo tasso d’interesse, in quanto – per quel medesimo periodo – l’autorità europea Antitrust, sin dal 2013, aveva accertato l’esistenza di un illecito “cartello” fra alcune grandi banche, che si erano accordate fra loro per manipolare l’indice stesso.
Fermo il fatto che le banche direttamente coinvolte nel suddetto accordo (nessuna delle quali, si ricorda, era italiana) sono state già da tempo direttamente sanzionate da parte dell’Authority europea, la più rilevante novità stabilita dalla Corte Suprema nazionale è quella che non solo i clienti delle banche direttamente interessate siano stati danneggiati dall’accordo anticoncorrenziale, ma viceversa ciò abbia colpito anche tutti coloro che, in qualche modo, avevano stipulato contratti il cui tasso d’interesse fosse “agganciato” a quell’indice – l’Euribor, giustappunto – che era stato illegalmente manipolato “a monte”.
Per la Cassazione, quindi, è del tutto irrilevante che la piccola Cassa Cooperativa che ha concesso all’impresa artigiana un finanziamento a tasso variabile “Euribor + 1,5%” fosse ignara e comunque estranea alla manipolazione del parametro operata dalle grandi banche internazionali: il solo fatto che la illecita alterazione vi fosse stata, infatti, rende in ogni caso illegittimo, per così dire “a cascata”, qualsiasi tasso d’interesse concordato fra le parti che faccia riferimento a quell’indice “taroccato”.
Ed è proprio a questo punto che arriva la parte interessante: quando, infatti, la pattuizione di un tasso d’interesse è affetta da nullità, la legge italiana (art. 117 comma 7 lettera a) del Testo Unico Bancario) prevede che il tasso d’interesse medesimo venga automaticamente sostituito con quello (più favorevole) rappresentato dal tasso minimo dei titoli di Stato registrato nei dodici mesi precedenti.
Di conseguenza, coloro che nel periodo “incriminato” – ovvero, ricordiamo: dal settembre 2005 al maggio 2008 – hanno pagato interessi su finanziamenti ad un tasso variabile parametrato all’Euribor, potrebbero aver diritto di pretendere la “sostituzione” degli interessi pagati a quell’epoca con quelli, più favorevoli, previsti in applicazione del tasso sostitutivo, con restituzione di tutte le somme a suo tempo versate in eccedenza.
Si tratta, chiaramente, di un’opportunità assolutamente interessante, ma vi sono due elementi che, prima di entusiasmarsi troppo, vanno tenuti in considerazione.
Il primo: si tratta di un orientamento del tutto innovativo, che affronta il tema in modo parziale e non approfondito e che, soprattutto, non è detto venga confermato da successive pronunce della stessa Cassazione, né fatto proprio dalle sottostanti Corti di merito. Si tratta, insomma, di un ottimo inizio, che però non può ancora garantire che qualunque casistica analoga verrà decisa allo stesso modo.
Inoltre, e soprattutto, non va trascurato che il periodo di riferimento è oramai molto lontano nel tempo (oltre 15 anni!), indi per cui in molti casi si potrebbero essere verificate prescrizioni o decadenze (ad esempio in caso di intervenuta surrogazione ovvero estinzione ultradecennale del rapporto); è pertanto assolutamente raccomandabile che, prima di porre in essere iniziative finalizzate al rimborso che potrebbero risultare prive dei necessari requisiti, il proprio caso particolare venga fatto analizzare nel dettaglio da parte di specialisti competenti ed adeguatamente qualificati.
Per qualsiasi eventuale approfondimento si rendesse necessario su questa ed altre tematiche, lo Stuio LFa è come sempre a disposizione degli assistiti per una consulenza personalizzata.
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