A seguito delle precedenti misure, adottate a decorrere dal mese di marzo scorso al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato recentemente approvato da parte del Governo il D.L. c.d. “Rilancio”, con il quale, all’art. 165 comma 1 lett. c), è stata disposta la sospensione sino al 10.12.2020 di tutte le rate di rottamazione e saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020, ivi comprese, pertanto, anche le scadenze relative alle mensilità di aprile e maggio, già in precedenza differite sino al 01.06.2020.

Si rammenta, al proposito, che la predetta modalità di versamento in un’unica soluzione costituisce comunque una mera facoltà, e non un obbligo, per il Contribuente, il quale, infatti, ben potrà continuare ad effettuare i pagamenti relativi al proprio piano di definizione agevolata alle varie scadenze originariamente previste.

Infine, quale ulteriore misura di sostegno e di alleggerimento degli oneri fiscali, la medesima disposizione normativa prevede la facoltà per il Contribuente, in caso di mancato rispetto dei piani di definizione agevolata (e, quindi, di conseguente decadenza dai medesimi), di poter ugualmente accedere, in deroga all’art. 3 comma 13 del D.L. n. 119/2018, a nuove rateizzazioni del relativo ruolo esattoriale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, facoltà che, viceversa, era preclusa dalla normativa fiscale di riferimento.

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